I TRIBUTI DEL CONSORZIO

 

E’ oramai consolidato il principio giuridico inerente il potere impositivo attribuito ai Consorzi di Bonifica.

Il principio fondamentale, affermato e sancito dalla legislazione statale ed al cui rispetto le Regioni sono vincolate dall’art. 117 della Carta Costituzionale, è che i Consorzi di Bonifica, per l’adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere di imporre tributi ai proprietari degli immobili consorziati.

Il potere impositivo sancito dalla normativa vigente attiene tre diverse tipologie di tributi:

TRIBUTO ORDINARIO  (Codice 0630)

E’ la quota posta a carico di ciascun consorziato in relazione alla proprietà posseduta.

Le spese che il Consorzio sostiene nell’anno vengono ripartite su tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio consortile in ragione dei benefici che gli stessi ricevono dall’attività consortile.

L’importo è determinato in maniera differente secondo l’anno di riferimento e tiene conto di diversi parametri.

-    Tributo 630 riferito agli anni 2000, 2001 e 2002 (vecchio piano di riparto)

-    Tributo 630 riferito agli anni 2003, 2004 e 2005 ( nuovo piano  di riparto )

TRIBUTO IRRIGUO (Codice 0638)

E’ direttamente proporzionale alla superficie ricadente nel perimetro dell’impianto irriguo ed il suo importo è dato dal prodotto della superficie (ha) per la quota unitaria (Euro ad ettaro).

ACQUEDOTTO RURALE DELLE MURGE (Codice 0636 )

L’importo è determinato in relazione all’uso specifico dell’acqua

-    uso domestico

-    uso agro zootecnico

-    uso industriale

Per ciascun uso è previsto un impegnativo minimo a cui va aggiunto il costo unitario di ogni metro cubo di acqua consumato a contatore.

A questo importo va poi aggiunto un costo fisso rappresentato dal canone di manutenzione ordinario rete idrica e il nolo contatore.